venerdì 12 gennaio 2007

Risposta all'ennesima istanza di scarcerazione



Sull'appello, presentato il 20.7.06 avverso l'ordinanza emessa in data 20.7.06 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Massimo, fondato sui seguenti motivi:
1 - Erronea valutazione del decorso del tempo, elemento evidenziato dalla difesa solo al fine di argomentarne l'infruttuoso decorso, sia in relazione all'esigenza di tutela del rischio di inquinamento probatorio, posta a fondamento dell' originaria misura, sia alla mancata acquisizione di ulteriori elementi indizianti a carico dell'imputato, e non quale unico elemento fondante l'istanza di revoca o sostituzione;
2 - Mancato apprezzamento di tali risultanze quali elementi nuovi, che giustificavano la domanda ed errato riferimento alla formazione del giudicato cautelare, in quanto tali elementi non erano stati posti a fondamento dell'istanza del 16.9.05.
All'odierna udienza il difensore ha chiesto l'accoglimento dell'appello e in via principale, ha chiesto la revoca della misura per insussistenza di esigenze cautelari, in subordine l'attenuazione della stessa con arresti domiciliari, proporzionata ai fatti e idonea.

L'imputato è detenuto dal 19.7.05 in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma il 18 luglio 2005 per i reati di costituzione di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati conto il patrimonio, in particolare furti e rapine, e reati contro la fede pubblica, unitamente ad altri appartenenti al commissariato della Polizia di Stato di .....................; di costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti partecipando ad operazioni illegali con finalità distrattive, di un episodio di rapina e di un episodio di detenzione illecita della cocaina sottratta nel corso della rapina suddetta. .
L'ordinanza genetica, confermata in sede di riesame, indicava quali esigenze cautelari quelle di cui alla lettera a) dell'art. 274 CPP per l'esigenza di evitare rischi di inquinamento probatorio, già emersi nel corso delle indagini, e identificare altri complici e quella di cui alla lettera c) della norma indicata essendo il rischio di reiterazione dei reati desumibile dalla continuità operativa del gruppo e dalla pluralità di imprese criminose realizzate.
Nell'istanza rigettata la difesa nuovamente sottolineava la fragilità dell'impianto accusatorio a carico dell'imputato, fondato sulle chiamate in correità dei testimoni Alfa e Omega, non integrate da alcun altro elemento acquisito nel prosieguo delle indagini, ormai concluse, a distanza di 3 anni dall'avvio delle stesse e di oltre 3 anni dalla commissione dei fatti ed evidenziava il ruolo marginale dell'imputato, non interno al commissariato e il diverso trattamento cautelare riservato ad altri coimputati, maggiormente gravati da accuse pesanti. Ciò sottolineava al fine di evidenziare l'insussistenza delle esigenze originariamente poste a fondamento del titolo.
Orbene, se può convenirsi con la difesa in ordine all' azzeramento dell' esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell'art. 274 CPP per la fase processuale avanzata in corso, non può pervenirsi ad analoga conclusione quanto all'ulteriore esigenza cautelare, anche apprezzando il parametro temporale sottolineato dalla difesa, che trascura di considerare sia la duplicità della contestazione di reati associativi, sia l'arco temporale di operatività delle associazioni- l'associazione a delinquere sino al dicembre 2004 e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dal 2000 sino al 19.4.05- sia la natura permanente di tali reati, cosicché l'argomentazione appare concentrata esclusivamente sulla rapina del 28.11.03.
Ne consegue che valorizzare solo tale dato contrasta con lo schema delle imputazioni formulate a carico dell'imputato, la cui posizione processuale non può essere equiparata a quella di altri coimputati, che hanno avuto diverso comportamento processuale e dimostrato di voler rompere con il proprio passato e operato scelte, dimostrative della frattura del vincolo associativo, in quanto ogni posizione va valutata distintamente, tenendo conto del ruolo, della natura degli addebiti e del carico probatorio raccolto.
Né può aderirsi alla prospettazione difensiva, secondo la quale la partecipazione ad un unico episodio merita un ridimensionamento del regime cautelare a distanza di oltre un anno dall'applicazione della misura. Infatti, come già detto, si trascura l'autonoma rilevanza dei reati associativi ascritti all'imputato e la sussistenza dei reati, indipendentemente dalla partecipazione alla realizzazione dei reati fine, specie laddove si abbia riguardo al ruolo contestato all'imputato.
L'imponente gravità dello scenario svelato dalle indagini e dalle rivelazioni dei sodali non consente di ritenere in alcun modo scemato il pericolo di reiterazione. E ciò non solo per la gravità delle imputazioni e per la pluralità degli episodi emersi, ma per il ruolo ideativo e operativo svolto dall'imputato, che tradendo il giuramento di fedeltà allo stato e l'impegno di contrastare il crimine, proprio nel settore del contrasto alla diffusione degli stupefacenti, ha deciso di scegliere il crimine come statuto di vita, con l'aggravante di fidare sull'impunità assicuratagli dalla divisa e dal patto illecito stretto con altri appartenenti alle forze dell' ordine. Né va trascurato il legame con uno dei principali fondatori del sodalizio, intraneo al commissariato, né i rapporti risalenti con un informatore che orientava le scelte operative de sodalizio per condivisi fini distrattivi e di profitto.
L'impressionante serie di delitti accertati, protrattasi nell'arco degli anni dal 2000 al 2005, consistente nella sottrazione e appropri azione di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, sequestrata nel corso di operazioni di polizia o sottratta in occasione della disposta distruzione, per cederla a spacciatori e ottenerne il ricavato, le modalità dei fatti e il contesto in cui gli stessi venivano commessi denunciano un livello di pericolosità spiccata ed un'intensità del dolo radicata e mai rivisitata.
Proprio la protrazione nel tempo delle condotte illecite, la rete di relazioni intessuta, la "conoscenza garantita dal servizio" degli ambienti del traffico di droga e della criminalità comune inducono a ritenere immanente il pericolo di reiterazione, atteso che il patrimonio di conoscenza è intatto e il ricorso a metodi illeciti, abituale e consolidato, cosicché non è escluso il rischio di recidiva. L'intraprendenza e spregiudicatezza emerse e l'accertata capacità operativa dell'imputato inducono a ritenere replicabili, anche in condizioni nuove e con rinnovata attivazione di canali noti (fonti, spacciatori) le condotte illecite per fini esclusivi di profitto, stante la risalente e radicata assenza di remore, la creazione di una rete organizzata e l'abitualità delle condotte, addirittura non necessitanti di specifico e preventivo accordo, per la sicura disponibilità dei canali di smistamento a piazzare sul mercato lo stupefacente e restituire il ricavato.
Tali considerazioni escludono la possibilità di restituire la libertà all'imputato, permanendo inalterata la prognosi infausta formulata nei precedenti provvedimenti, fondata sulla professionalità e risalenza dell' attività illecita emersa.
Conseguentémente va respinta la richiesta di revoca o sostituzione con misura alternativa, non solo non proporzionata alla gravità dei fatti ma inidonea a presidiare l'esigenza indicata, attesa l'esistenza di rapporti risalenti e collaudati con l'ambiente del traffico di stupefacenti, prontamente attivabili per la ripresa dell'attività illecita.
Pertanto, l'ordinanza impugnata va confermata e l'istante condannato al pagamento delle spese. Visto l'art.310 CPP conferma l’ordinanza impugnata e condanna l’appellante al pagamento delle spese.
Si comunichi. Roma 14/12/2006

Beh... sembra quasi che stiamo parlando di qualche boss della camorra.

1 commento:

Anonimo ha detto...

...ti capisco...non c'è ne legge ne giustizia...io sono a 435 giorni di arresti domiciliari...