venerdì 26 gennaio 2007

La banda degli onesti



Nel mese di novembre 2006 presento una istanza di scarcerazione al giudice, dove specifico i motivi per cui non sussistono le esigenze di custodia cautelare, che lo stesso giudice riteneva alla base del precedente rigetto. Quindi elenco i seguenti motivi:
1) Non sussiste l’inquinamento delle prove in quanto le indagini sono state chiuse nel febbraio 2006.
2) Non sussiste il pericolo di fuga in quanto nella vita ho sempre avuto una condotta esemplare e non ho precedenti penali.
3) Non sussiste la reiterazione del reato in quanto per porre in essere i reati che mi vengono contestati c’e’ bisogno del tesserino delle forze dell’ordine e poiche’ sono sospeso dal servizio non ho la disponibilita’ di tale tesserino.
Come risposta a questa mia istanza ho un altro rigetto motivato con il seguente: “in questo momento questa corte non e’ in grado di valutare la sua posizione”.
Quindi presento un’altra istanza dove scrivo:
In questo procedimento c’e’ un collaboratore di giustizia che parla di episodi criminosi commessi con il personale del commissariato romano, e aggiunge che lui dal 2003 al 2005 era quasi sempre al suddetto commissariato e partecipava attivamente alle operazioni illecite. Poiche’ tutti i racconti di questo collaboratore hanno sempre trovato puntuali riscontri, come puo’ essere possibile che costui non mi conosce ne’di persona ne’di vista? Inoltre i due testi Alfa & Omega che mi chiamano in correita’ accusandomi della sottrazione di un sacchetto di cocaina, cambiano la loro versione per ben 5 volte ed anche l’ultima continua ad essere discordante.
Ancora una volta l’istanza viene respinta con la seguente motivazione :
“persistono le esigenze di custodia cautelare a causa del pericolo di inquinamento probatorio poiche’ c’e’ il pericolo che uscendo potrei minacciare i chiamanti per farli ritrattare.
Nella prima udienza di questo processo(11 gennnaio 2007) nella fase di acquisizione delle prove la mia difesa propone:
1) Videocassette delle telecamere a circuito chiuso poste nel commissariato prima citato, in quanto la eventuale cessione del sacchetto ai due chiamanti (Alfa & Omega) sarebbe avvenuta nel cortile sottoposto a video sorveglianza.
2) Movimenti bancari del c/c a me intestato negli anni che vanno dal 2001 al 2005, il quale certifica che ho 3 prestiti in corso e sono in rosso fisso in tutto il periodo.
3) Contratto di acquisto di una moto in data 31/05/2005 (un mese e ½ prima del mio arresto) con relativo finanziamento di 42 rate di 270,00 euro l’una.
Il PM si oppone a tutte e tre le richieste ritenendoli irrilevanti ai fini del procedimento ma appare subito chiaro che non solo lo sono, ma queste dovrebbero gia’ essere agli atti in quanto anche il piu’ scalcinato investigatore (e questo non lo e’), avrebbe dovuto in fase di indagine controllare le registrazioni ed i movimenti bancari per trovare dei riscontri al racconto dei chiamanti. Certo a voler essere maligni, ed io devo esserlo per forza, si potrebbe pensare che i controlli siano stati fatti e visto che sono chiaramente negativi, non c’e’ interesse del PM ad utilizzarli. Per quanto riguarda l’acquisto della moto viene contestato che sarebbe avvenuto dopo 2 anni dal presunto fatto illecito e quindi non sarebbe rilevante. Ma porca puttana! Mi accusano di associazione per delinquere, mi dicono che ho fatto parte di una banda che dal 2001 al 2005 ha commesso azioni delittuose, e poi le prove a discarico non sono rilevanti se non sono del 2003?
Insomma siamo alla follia oppure siamo di fronte alla fantomatica macchina giudiziaria che e’ un po’ come l’effetto valanga. Parte da un sassolino e poi rotola sempre piu’ ingrandendosi e nessuno riesce a fermarla. Entro in questa storia come persona informata sui fatti e dopo quasi 2 anni e 45 persone coinvolte nell’inchiesta, rimango dentro solo io. In effetti un motivo c’e’ ed e’ che io sono l’unico che non ha collaborato con la magistratura, che non ha fornito nomi, situazioni, fatti e luoghi atti a rendere note le vicende della “gang arrotondastipendio”. Si potrebbe pensare che chi non dice nulla non ha nulla da dire, si potrebbe pensare che in questo paese viga la presunzione di innocenza, si potrebbe pensare che prima di sbattere in galera qualcuno e tenercelo per 18 mesi ed oltre si debba essere super certi della sua colpevolezza. La famosa “ prova indiziaria, disciplinata dall’art. 192 3° comma c.p.p., (Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità) è quella che consente, sulla base di indizi «gravi, precisi e concordanti», di valutare secondo criteri di rigida consequenzialità logico-giuridica, la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili; se così fosse, infatti non si dovrebbe più parlare per assurdo, secondo regole che sono proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi essere pretesa nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.”
CASS. -Cass., sez.I, 2 marzo1992, Di Palma; Riv.pen., 1992, 955.
Allora quali sono gli altri elementi di prova che confermano l’attendibilita’ dei coimputati Alfa & Omega?
E’ stato forse rinvenuto il fantomatico sacchetto di cocaina?
Ma era proprio cocaina?
E chi lo dice…, i coimputati?
E come lo sanno?
Se dicono il sacchetto l’ho preso io, come fanno ad essere cosi’ certi del suo contenuto?
Qui non c’e’ astratta e remota possibilita’ che i fatti siano andati diversamente, ve ne e’ la certezza in quanto e’ verosimile nonche’ vero che io sono andato via dal garage senza aver preso nulla, nulla mi e’ stato trovato, nulla ho riportato ai due coimputati Alfa & Omega.
Dove sono i gravi indizi? (sacchetto inesistente)
Dove sono i precisi indizi? ( Alfa in un manoscritto dice che Omega e non io, gli porta la coca in commissariato, ed allora il PM lo considera inattendibile)
Dove sono i concordanti indizi? ( Cambiano la versione per ben 5 volte…per ora)
La conclusione a cui sono giunto e che qui dentro me ce fanno sta’ ancora per parecchio!

mercoledì 17 gennaio 2007

Quanti fino ad oggi ?



545 giorni in una 4x4 perche' 2 hanno detto che forse ho preso qualcosa che nessuno sa cosa e' e dove e', ma soprattutto perche' conosco un tale che lavorava circa 20 anni fa' in un posto dove lavoravo io... te pare giusto?

A me pare incredibile eppure sta' succedendo proprio a me in questo istante.

sabato 13 gennaio 2007

Lo stato contro "Massimo" ...inizia la farsa


Il 12 gennaio alle ore 12.30 e' iniziato il processo che vede nella gabbia due soli imputati, tutti gli altri sono dalla parte opposta cioe' da quella del pubblico. E' li che vedi la vera associazione per delinquere che piace tanto al p.m. Indagati che parlano con altri indagati, che si mettono magari daccordo sulla versione da fornire quando verranno interrogati, pacche sulle spalle come veri sodali contenti e soddisfatti dello scampato pericolo. Qualcuno addirittura chiede ad un altro:

- aho! ma chi e' quello sul banco degli imputati?

- chi quello?....e' mi cugino!

- e che sta' a fa' li'?

- e che ne so'... dicono che centra pure lui.

- ma davero?! Pensa che io manco 'o conosco... poraccio!

- vabbe' annamose a pia' un caffe'....pago io.


Prima fase:

Acquisizione prove ed eventuali testimoni. Alle 13.30 tutti a casa che se magna. La seconda udienza viene fissata per il 12 marzo 2007 stessa ora stesse facce da cazzo!

venerdì 12 gennaio 2007

Risposta all'ennesima istanza di scarcerazione



Sull'appello, presentato il 20.7.06 avverso l'ordinanza emessa in data 20.7.06 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Massimo, fondato sui seguenti motivi:
1 - Erronea valutazione del decorso del tempo, elemento evidenziato dalla difesa solo al fine di argomentarne l'infruttuoso decorso, sia in relazione all'esigenza di tutela del rischio di inquinamento probatorio, posta a fondamento dell' originaria misura, sia alla mancata acquisizione di ulteriori elementi indizianti a carico dell'imputato, e non quale unico elemento fondante l'istanza di revoca o sostituzione;
2 - Mancato apprezzamento di tali risultanze quali elementi nuovi, che giustificavano la domanda ed errato riferimento alla formazione del giudicato cautelare, in quanto tali elementi non erano stati posti a fondamento dell'istanza del 16.9.05.
All'odierna udienza il difensore ha chiesto l'accoglimento dell'appello e in via principale, ha chiesto la revoca della misura per insussistenza di esigenze cautelari, in subordine l'attenuazione della stessa con arresti domiciliari, proporzionata ai fatti e idonea.

L'imputato è detenuto dal 19.7.05 in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma il 18 luglio 2005 per i reati di costituzione di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati conto il patrimonio, in particolare furti e rapine, e reati contro la fede pubblica, unitamente ad altri appartenenti al commissariato della Polizia di Stato di .....................; di costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti partecipando ad operazioni illegali con finalità distrattive, di un episodio di rapina e di un episodio di detenzione illecita della cocaina sottratta nel corso della rapina suddetta. .
L'ordinanza genetica, confermata in sede di riesame, indicava quali esigenze cautelari quelle di cui alla lettera a) dell'art. 274 CPP per l'esigenza di evitare rischi di inquinamento probatorio, già emersi nel corso delle indagini, e identificare altri complici e quella di cui alla lettera c) della norma indicata essendo il rischio di reiterazione dei reati desumibile dalla continuità operativa del gruppo e dalla pluralità di imprese criminose realizzate.
Nell'istanza rigettata la difesa nuovamente sottolineava la fragilità dell'impianto accusatorio a carico dell'imputato, fondato sulle chiamate in correità dei testimoni Alfa e Omega, non integrate da alcun altro elemento acquisito nel prosieguo delle indagini, ormai concluse, a distanza di 3 anni dall'avvio delle stesse e di oltre 3 anni dalla commissione dei fatti ed evidenziava il ruolo marginale dell'imputato, non interno al commissariato e il diverso trattamento cautelare riservato ad altri coimputati, maggiormente gravati da accuse pesanti. Ciò sottolineava al fine di evidenziare l'insussistenza delle esigenze originariamente poste a fondamento del titolo.
Orbene, se può convenirsi con la difesa in ordine all' azzeramento dell' esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell'art. 274 CPP per la fase processuale avanzata in corso, non può pervenirsi ad analoga conclusione quanto all'ulteriore esigenza cautelare, anche apprezzando il parametro temporale sottolineato dalla difesa, che trascura di considerare sia la duplicità della contestazione di reati associativi, sia l'arco temporale di operatività delle associazioni- l'associazione a delinquere sino al dicembre 2004 e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dal 2000 sino al 19.4.05- sia la natura permanente di tali reati, cosicché l'argomentazione appare concentrata esclusivamente sulla rapina del 28.11.03.
Ne consegue che valorizzare solo tale dato contrasta con lo schema delle imputazioni formulate a carico dell'imputato, la cui posizione processuale non può essere equiparata a quella di altri coimputati, che hanno avuto diverso comportamento processuale e dimostrato di voler rompere con il proprio passato e operato scelte, dimostrative della frattura del vincolo associativo, in quanto ogni posizione va valutata distintamente, tenendo conto del ruolo, della natura degli addebiti e del carico probatorio raccolto.
Né può aderirsi alla prospettazione difensiva, secondo la quale la partecipazione ad un unico episodio merita un ridimensionamento del regime cautelare a distanza di oltre un anno dall'applicazione della misura. Infatti, come già detto, si trascura l'autonoma rilevanza dei reati associativi ascritti all'imputato e la sussistenza dei reati, indipendentemente dalla partecipazione alla realizzazione dei reati fine, specie laddove si abbia riguardo al ruolo contestato all'imputato.
L'imponente gravità dello scenario svelato dalle indagini e dalle rivelazioni dei sodali non consente di ritenere in alcun modo scemato il pericolo di reiterazione. E ciò non solo per la gravità delle imputazioni e per la pluralità degli episodi emersi, ma per il ruolo ideativo e operativo svolto dall'imputato, che tradendo il giuramento di fedeltà allo stato e l'impegno di contrastare il crimine, proprio nel settore del contrasto alla diffusione degli stupefacenti, ha deciso di scegliere il crimine come statuto di vita, con l'aggravante di fidare sull'impunità assicuratagli dalla divisa e dal patto illecito stretto con altri appartenenti alle forze dell' ordine. Né va trascurato il legame con uno dei principali fondatori del sodalizio, intraneo al commissariato, né i rapporti risalenti con un informatore che orientava le scelte operative de sodalizio per condivisi fini distrattivi e di profitto.
L'impressionante serie di delitti accertati, protrattasi nell'arco degli anni dal 2000 al 2005, consistente nella sottrazione e appropri azione di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, sequestrata nel corso di operazioni di polizia o sottratta in occasione della disposta distruzione, per cederla a spacciatori e ottenerne il ricavato, le modalità dei fatti e il contesto in cui gli stessi venivano commessi denunciano un livello di pericolosità spiccata ed un'intensità del dolo radicata e mai rivisitata.
Proprio la protrazione nel tempo delle condotte illecite, la rete di relazioni intessuta, la "conoscenza garantita dal servizio" degli ambienti del traffico di droga e della criminalità comune inducono a ritenere immanente il pericolo di reiterazione, atteso che il patrimonio di conoscenza è intatto e il ricorso a metodi illeciti, abituale e consolidato, cosicché non è escluso il rischio di recidiva. L'intraprendenza e spregiudicatezza emerse e l'accertata capacità operativa dell'imputato inducono a ritenere replicabili, anche in condizioni nuove e con rinnovata attivazione di canali noti (fonti, spacciatori) le condotte illecite per fini esclusivi di profitto, stante la risalente e radicata assenza di remore, la creazione di una rete organizzata e l'abitualità delle condotte, addirittura non necessitanti di specifico e preventivo accordo, per la sicura disponibilità dei canali di smistamento a piazzare sul mercato lo stupefacente e restituire il ricavato.
Tali considerazioni escludono la possibilità di restituire la libertà all'imputato, permanendo inalterata la prognosi infausta formulata nei precedenti provvedimenti, fondata sulla professionalità e risalenza dell' attività illecita emersa.
Conseguentémente va respinta la richiesta di revoca o sostituzione con misura alternativa, non solo non proporzionata alla gravità dei fatti ma inidonea a presidiare l'esigenza indicata, attesa l'esistenza di rapporti risalenti e collaudati con l'ambiente del traffico di stupefacenti, prontamente attivabili per la ripresa dell'attività illecita.
Pertanto, l'ordinanza impugnata va confermata e l'istante condannato al pagamento delle spese. Visto l'art.310 CPP conferma l’ordinanza impugnata e condanna l’appellante al pagamento delle spese.
Si comunichi. Roma 14/12/2006

Beh... sembra quasi che stiamo parlando di qualche boss della camorra.

Se ti fai un giro in elicottero e capiti da queste parti vienini a fare una visita.