martedì 4 marzo 2008

COMMENTO DEL SENATORE PAOLO GUZZANTI




- GRAZIE A TE, MASSIMO, MIO INDIMENTICABILE SERPICO, MIO CAPOSCORTA CHE MENTRE IO DORMIVO PASSAVA LA NOTTE DAVANTI A CASA MIA PER PROTEGGERE ME E LA MIA FAMIGLIA.

GRAZIE MIO SERPICO CHE VEDEVI LE MACCHINE E LE MOTO E I FURGONCINI CHE CI PEDINAVANO E CHE LI SEMINAVI CON LA TUA GUIDA OPERATIVA DA GRANDE POLIZIOTTO.

GRAZIE, RICORDO IL GIORNO IN CUI NEL CORTILE DELLA MIA CASA MI DICESTI CHE FORSE TU SARESTI STATO ASSENTE PER UN PO’ PERCHE’ TI AVEVANO INCASTRATO IN UNA QUESTIONE GIUDIZIARIA. IO PENSAVO CHE FOSSE UNA COSA DA NULLA E INVECE SONO STATI PIU’ DI TRE ANNI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’.

SONO FELICE CHE TU ABBIA QUI TROVATO TANTI AMICI, VEDO CHE SCRIVI ANCHE DA SABINA DOVE SI SONO RIVERSATE TANTE VECCHIE CONOSCIENZE.

BEN TORNATO ALLA LIBERTA’, SERPICO, E GRAZIE DI AVER SEGUITATO A COMBATTERE.

PAOLO GUZZANTI

Dal blog del Senatore Paolo GUZZANTI




BUONGIORNO A TUTTI

Finalmente dopo 950 giorni di privazione della libertà personale, privazione di ogni forma di vita, hanno deciso di farmi tornare a vivere.

Il giorno 27/02/2008 Io ALLOCCA MASSIMO sequestrato dallo Stato per 950 giorni: “TORNO A VIVERE”.

Però torno a vivere con un pizzico di amarezza, poichè dopo essermi sentito importante e cioè essendo il :

“COSTITUENTE DI UNA ASSOCIAZIONE CRIMINALE DEDIDA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, DEDITA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, DEDITA ALLE RAPINE A MANO ARMATA CHE OPERAVA NELLA CAPITALE DAL 1998 AL 2005″

adesso mi ritrovo ad avere un “RUOLO SECONDARIO”………………………

(Preciso che ancora il dibattimento non c’è stato e quindi sono diventato secondario già da adesso, perchè appena arrivo al dibattimento non sarò nemmeno più secondario).

Queste si che sono delusioni della vita, uno comincia a sentirsi qualcuno di importante, e appena dopo 950 di custodia cautelare ti dicono che non sei più nessuno, sei solo un secondario……………………………………………….

Però devo dire che ancora una volta , a distanza di 950 giorni e soprattutto a un nulla di fatto nei miei confronti
il parere contario dei P.M. sull’istanza di scarcerazione è stato :
“RILEVATA SUSSISTENZA DEL PERICOLO DI INQUINAMENTO PROBATORIO”………………………………NO COMMENT…………………

DIO ha voluto che finalmente arrivasse una Giudice che ribaltasse il parere dei P.M. e che finalmente abbia deciso di vedere “dagli atti che risultano” chi fosse in effetti ALLOCCA MASSIMO, e cosa effettivamente centra in questa storia.

Una cosa molto importante che è tornata a far parte di me , è la fiducia nella Giustizia, poichè ultimamente in me non esisteva più.

Ringrazio Dio che esistono anche persone che lavorano per la VERITA’, al contrario di molte altre che della verità non gliene importa nulla, ma gli importa solamente di consolidare e portare a termine tutto l’impianto accusatorio.

Sono entrato in questo processo da persona informata dei fatti, dopo aver subìto di tutto mi ritrovo nel registro degli indagati, dopo un mese mi ritrovo dietro le sbarre di un carcere, e tutto a causa di una chiamata in correo da parte di due “sedicenti pentiti”, secidenti in quanto dopo aver cambiato per non so quante volte le loro versioni, e nonostante tutto, oggi queste dichiarazioni sono ancora discordanti tra loro.

Però che siano discordanti non interessa certamente a chi cerca di incastrarti a tutti i costi, poichè per loro sono concordanti.

Però sono concordanti a comodo e piacere degli inquirenti, poichè gli stessi inquirenti hanno asserito che i due chiamanti in correità non dovevano essere scarcerati poichè le loro dichiarazioni erano :
” DISCORDANTI”

Lascio la vicenda Giudiziaria per adesso e colgo l’occasione ancora una volta per ringraziare voi tutti per l’animata e manifestata solidarietà avuta nei miei confronti.

Ore 13.45 del 27.02.2008 ALLOCCA MASSIMO durante una conversazione telefonica con il Sen. Paolo GUZZANTI

” VARCA LA SOGLIA DI CASA ”

” LA FINE DI UN INCUBO DURATO 950 GIORNI ”


ALLOCCA MASSIMO DOPO AVER VAGATO A PIEDI PER TUTTA LA NOTTE PER LE STRADE DI ROMA , ALLE ORE 09.00 DEL 28.02.2008 FA RIENTRO A CASA PER ANDARE AL COMPUTER E SCRIVERE A TUTTI VOI :

” G R A Z I E ”

ISTANZA DI SCARCERAZIONE DEL 25.02.2008

PROF. AVV. ROBERTO ZANNOTTI
ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE NELL’UNIVERSITÀ DI ROMA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE


ISTANZA DI REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE



Io sottoscritto Prof. Avv. Roberto Zannotti, difensore di Massimo Allocca, imputato nel procedimento penale n. 12905/06 R.G. Dib. (7498/06 R.G. n.r.), pendente innanzi al Tribunale ordinario di Roma in composizione collegiale, sezione IV penale, fissato in prosieguo per l’udienza dell’8 aprile 2008, chiedo che venga revocata la misura cautelare applicata all’imputato, ovvero che la stessa sia sostituita con altra meno gravosa, per le ragioni di seguito esposte.
* * * *
Massimo Allocca, imputato per i reati di cui agli artt. 416, 628, 328 c.p. e artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Tale misura è stata applicata da Codesto Tribunale, con ordinanza del 31 maggio 2007,in sostituzione della misura della custodia in carcere applicata all’Allocca sin dal 19 luglio 2005.
Pertanto fino ad oggi l’Allocca ha espiato, in via cautelare, la pena di oltre due anni e sei mesi di reclusione.
Tale lungo periodo di custodia trova giustificazione nelle gravi imputazioni contestate all’Allocca.
Tuttavia si ritiene che, allo stato, le ragioni cautelari siano venute meno e, pertanto, la misura possa essere revocata.

Occorre anzitutto mettere in evidenza come le imputazioni di maggiore gravità contestate all’imputato siano quelle di cui ai capi A) e B) del decreto che dispone il giudizio, e cioè i reati di associazione per delinquere e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Corre l’obbligo di rappresentare come, con riguardo a tali imputazioni, all’Allocca sia contestata la mera (e semplice) partecipazione in entrambe le associazioni.
Con riguardo ai reati-fine, all’Allocca è contestata la partecipazione ad un unico episodio criminoso, accaduto il 28 novembre 2003, e dal quale sono scaturite le contestazioni di rapina (capo CC, decreto che dispone il giudizio) e di traffico di sostanze stupefacenti (capo DD, decreto che dispone il giudizio).
Infine l’Allocca deve rispondere anche del reato di omissione di atti di ufficio (capo AAAAA, decreto che dispone il giudizio) poiché a seguito di una perquisizione locale, in concorso con altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, avrebbe omesso di redigere il processo verbale di perquisizione. In relazione a tale imputazione è pur vero che non è applicata alcuna misura, in considerazione della cornice edittale prevista dalla norma, ma al fine di illustrare compiutamente la posizione dell’Allocca nel complesso processo nel quale lo stesso è imputato si è ritenuto utile richiamarla.
Si deve, quindi, osservare come l’Allocca sia stato ritenuto partecipe delle due associazioni criminose in qualità di mero partecipe, e già questa circostanza è sintomatica del ruolo marginale che nella vicenda processuale in esame ha svolto l’imputato.
Inoltre non ci si può esimere dall’osservare come tale contestazione di partecipe alle due associazioni abbia la sua genesi in una unica (presunta) partecipazione dell’Allocca ad uno dei reati-fine, e cioè il sequestro e la sottrazione di un certo quantitativo di sostanza stupefacente in occasione della perquisizione in un garage di Via Mattia Battistini n. 36/A, avvenuta il 28 novembre 2003. Si rammenti che l’imputato appartiene al Corpo della Guardia di Finanza, mentre le associazioni sarebbero state costituite da appartenenti alla Polizia di Stato che svolgevano servizio presso il Commissariato di Roma – Trastevere.
Ma che all’Allocca sia stata contestata la militanza nelle associazioni criminali in forza della sola partecipazione all’operazione di polizia giudiziaria del 28 novembre 2003, e quindi con un percorso logico a ritroso, dal particolare al generale, trova conforto nell’attività istruttoria sino ad oggi espletata.
Infatti l’Ill.mo Tribunale ha avuto modo di assumere la testimonianza di una serie di coimputati, la cui posizione è stata stralciata e giudicata separatamente, che ascoltati ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., nel ribadire le accuse nei confronti di molti imputati, con riguardo a Massimo Allocca non sono stati in grado di riferire alcun riscontro utile all’accusa. Si noti che i testimoni erano, al tempo dei commessi delitti, pressoché tutti colleghi degli imputati che prestavano servizio presso il Commissariato Trastevere e, quindi, ben a conoscenza delle vicende di cui alle imputazioni.
Già queste considerazioni dovrebbero fare riflettere sull’opportunità di mantenere la misura applicata, poiché da quanto emerso finora sembrerebbe che in concreto la pericolosità sociale dell’imputato, come desunta dalle imputazioni, possa essere riconsiderata.
In tal senso depone altresì la circostanza che all’Allocca la misura venne originariamente applicata dal Giudice per le indagini preliminari perché ritenuto uno degli organizzatori delle associazioni criminali e partecipante ad un numero indeterminato di singoli episodi delittuosi, abusando delle proprie e altrui funzioni (pag. 33, ordinanza di custodia cautelare, G.I.P. Dr. G. Muntoni).
All’esito dell’attività di indagine i Pubblici Ministeri hanno però ritenuto di dover contestare all’imputato solo la mera partecipazione alle organizzazioni, venendo meno sia la qualità di costitutore, sia la qualità di partecipe ai presunti altri innumerevoli episodi delittuosi di cui all’ordinanza: giova ribadire che nei confronti dell’Allocca le uniche imputazioni sono solo quelle cristallizzate nei capi di imputazione CC) e DD) dei quali si è già trattato, oltre alle fattispecie associative.
Tale ultima circostanza potrà, altresì, fare riflettere sulla concretezza attuale del pericolo di reiterazione delle condotte criminose poiché, in definitiva e secondo l’assunto accusatorio, l’Allocca avrebbe commesso i gravi delitti contestati solo in una occasione, cioè l’operazione di p.g. del 28 novembre 2003.
Inoltre è utile rappresentare, quanto meno per ragioni di giustizia sostanziale, che dei venticinque attuali imputati, la misura cautelare restrittiva è applicata, oltre a Massimo Allocca, a soli altri quattro soggetti: Aniello Allocca, Alessandro De Sclavis, Emiliano Mancioli e Salvatore Natalizia.
Tali imputati hanno però un carico accusatorio molto diverso e ben più oneroso di quanto contestato a Massimo Allocca.
Infatti, come l’Ill.mo Tribunale potrà verificare, tali imputati sono tutti chiamati a rispondere di diversi capi d’accusa, oltre venti per Aniello Allocca, De Sclavis e Mancioli, con riferimento a fatti ben più gravi di quelli contestati a Massimo Allocca. È sufficiente osservare che a tutti costoro è contestata la qualità di costitutore dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e con riferimento ai soli Aniello Allocca, De Sclavis e Mancioli anche la qualità di costitutori dell’associazione a delinquere.
Allo stesso tempo si deve osservare come anche molti degli altri imputati non più sottoposti ad alcuna misura debbano rispondere di imputazioni ben più numerose e gravi di quelle elevate nei confronti di Massimo Allocca.
Anche il lungo periodo trascorso dai fatti contestati e la lunga carcerazione preventiva subita dall’Allocca, sono elementi che l’Ill.mo Tribunale potrà considerare per ritenere che le esigenze cautelari si siano quanto meno affievolite.
Infine si rammenta che comunque alla data del 18 aprile 2008 p.v. scadrà il termine di fase e la misura perderà comunque di efficacia.
Sino al 18 aprile p.v. è fissata un’unica udienza dibattimentale, per il giorno 8 aprile p.v., nel corso della quale non sarà espletata attività istruttoria riguardante la posizione di Massimo Allocca, che possa in alcun modo giustificare la permanenza, sino a quel momento, della misura cautelare.
Si confida, pertanto, che l’Ill.mo Tribunale voglia, per le ragioni sopra esposte, accogliere l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o, al più, sostituirla con altra meno afflittiva.

Roma, 25 febbraio 2008


Prof. Avv. Roberto Zannotti