mercoledì 14 marzo 2007

Ipse dixit


C: io a sto' processo nun ce sto' a capi' piu' un cazzo!
B: dimmelo a me! T'avevo detto che questo era innocente ma come ar solito nun me dai mai retta!
C: E mo che dovemo fa'...mica posso fa' na figura de merda... va a fini che me mannano a fa' er giudice de sorveglianza.
B: Potemo chiede l'archiviazione pe tutti ... tanto prove nun ce n'avema manco mezza!
C: ma che sei matto!!! A questi glie faccio da' l'ergastolo nun me ne frega un cazzo se so' innocenti o se hanno rubato na' mela ma hai visto che facce.....
B: Beh pure quelli che ce fanno la scorta a noi mica so' piu' belli!
C: A me nun me ne frega un cazzo ...T'ho detto che so' corpevoli! corpevoli! CORPEVOLI!!! e basta! Se nun la fai finita te do' er 74 pure a te!
B: Vabbe' vabbe' nun te incazza ritorno a cuccia.

Tutti al circo



Il 12 marzo quindi si e' tenuta la 5' udienza del processo di Biscardi che oramai e' divenuto un numero da circo inquanto gli episodi che vi accadono sono quantomeno esilaranti. La giustizia latita in quell'aula della 4' sez. penale dall'inizio e forse non c'e' mai stata e sembra solo ora che tocchiamo con mano queste cose che non ci sia. Che dire dell'assenza di uno dei due detenuti solo perche' c'e' stato un malinteso tra chi autorizzava il trasferimento in tribunale per quel procedimento e chi lo revocava per il procedimento successivo inquanto il suddetto detenuto e' detenuto per 2 procedimenti. Dunque i testimoni da ascoltare sono circa 75, dei 7 previsti nell'udienza del 12/03 solo uno era presente e quindi solo uno e' stato ascoltato.... facile prevedere che questo processo durera' anni. Nel frattempo Massimo continua a rimanere in carcere per evitare che possa reiterare il reato di cui e' accusato, e cioe' che possa ricostituire la gang i cui sodali sono tutti fuori dal carcere ma inspiegabilmente loro non possono reiterare. Infatti i PM hanno ritenuto che il fatto che abbiano collaborato con la giustizia sia indice di soppravvenuta onesta' tale da meritare la scarcerazione. Invece chi non confessa non ha diritto di essere scarcerato, e poco importa se non c'e' nulla da confessare, secondo il grande PM in questo stato vige la presunzione di colpevolezza e quindi se non riesci a provare che non centri nulla questo ti sbatte dentro e butta via la chiave. Sarebbe bello sapere la durata della custodia cautelare, ma anche qui i vari avvocati interpellati sparano cifre a caso sebbene il cpp sia chiaro in materia.

Art. 303 Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione [ Art. 297 (Computo dei termini di durata delle misure) - 1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo] sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli art. 442, 448, comma 1, 561 e 563:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell`art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall`emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2 ) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. l);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
1) nove mesi, se vi Ë stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi Ë stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi Ë stata condanna alla pena dell`ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi Ë stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione Ë stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell`imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall`art. 305, non puo’ superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lett. a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.

Gli articoli contestati sono:

Art. 416 Associazione per delinquere Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.

Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

Art. 71. Attività illecite.
Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'art. 12, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'art. 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 74. Aggravanti specifiche.
Le pene previste per i delitti di cui all'art. 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:
nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;
se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;
nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 112 del codice penale;
per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.
Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sè o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 112 del codice penale.

Prossima udienza 7 maggio 2007